Il dibattito sulla dematerializzazione dei documenti e sulla digitalizzazione delle fatture ha reso quanto mai attuale il concetto di firma elettronica avanzata. Quest’ultima è stata introdotta relativamente di recente nel nostro ordinamento ed è definita dal nostro legislatore come “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.
Un esempio per tutti: la firma elettronica avanzata è quella che viene apposta comunemente sui tablet.
Quindi, essa non è altro che una firma elettronica dotata di particolari caratteristiche di sicurezza.
QUALI ATTI POSSONO ESSERE FIRMATI CON LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA?
La quasi totalità degli atti e dei documenti può essere apposta la firma elettronica avanzata (anche detta FEA). L’unica eccezione è costituita dai contratti relativi a beni immobili per i quali è richiesta la firma digitale oppure quella elettronica qualificata.
FEA: L’EFFICACIA GIURIDICA
I documenti che siano stati firmati mediante apposizione della firma elettronica qualificata hanno la stessa efficacia giuridica in base all’articolo 2702 del codice civile. Tale norma stabilisce che: ““La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa ha valore probatorio sia ai fini legali che fiscali.”
Si presume, infatti, che i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata (ovviamente nel pieno rispetto delle regole e dei principi tecnici stabiliti dalla Legge) siano riconducibili al titolare, salvo che quest’ultimo fornisca prova contraria.
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: COME VIENE APPOSTA?
Anche in questo caso il Legislatore ha stabilito in maniera precisa e puntuale le modalità e le tecniche di apposizione della FEA. E’ l’articolo 61, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013 rubricato “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” a stabilire che possono sostituire – nei confronti della Pubblica Amministrazione – la firma elettronica avanzata i seguenti documenti: “documento d’identità dei pubblici dipendenti, il passaporto elettronico e gli altri strumenti ad essi conformi”.